i dati trasmessi all’UDSC per via elettronica: durante almeno tre mesi dall’avvenuta trasmissione;
i dati e documenti in relazione a merci del traffico turistico: durante almeno un anno;
1 i documenti giustificativi relativi alle prove dell’origine: durante almeno tre anni;
2 i dati e documenti negli altri casi, segnatamente la contabilità delle merci e i documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e le merci con agevolazioni doganali in funzione dello scopo d’impiego: durante almeno cinque anni.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 mag. 2012 sul rilascio di prove dell’origine, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3477). ↩
Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 23 mag. 2012 sul rilascio di prove dell’origine, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3477). ↩
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