I dati e documenti possono essere conservati in forma cartacea, su supporto elettronico o equivalente. I dati trasmessi per via elettronica devono essere conservati su supporto elettronico.
La concordanza fra i dati e documenti e il caso specifico sul quale si fondano dev’essere garantita.
I dati e documenti possono essere modificati solo se la modifica è riconoscibile.
Gli originali delle prove e dei certificati d’origine devono essere conservati conformemente ai termini previsti dai trattati internazionali o dal diritto federale.
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