La persona soggetta all’obbligo di conservazione deve:
poter rendere leggibili e valutabili, mediante ordinatore, dati e documenti in maniera intatta e completa senza ritardi ingiustificati;
proteggere efficacemente i dati e documenti dalla perdita, dalla modifica e dall’accesso da parte di persone non autorizzate;
esaminare regolarmente i supporti di dati quanto alla loro integrità e leggibilità.
L’accesso, la leggibilità e la valutazione dei dati e documenti nel territorio doganale o nell’enclave doganale svizzera devono essere garantiti in ogni momento.
Gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 20021sui libri di commercio sono applicabili per analogia.