(art. 45 cpv. 1 lett. e LIVA)
- Il trasferimento di diritti di emissione e di altri diritti di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
- Se, in occasione del trasferimento, è fatturata l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, tale imposta non può essere dedotta a titolo di imposta precedente, salvo che l’imposta sia stata conteggiata e pagata.