In caso di importazione di beni, l’impresa di vendita per corrispondenza può concordare con il fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA di effettuare l’importazione a proprio nome, purché l’impresa di vendita per corrispondenza soddisfi almeno uno dei due requisiti di cui all’articolo 7 capoverso 3 LIVA.