641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 56 cpv. 3 LIVA)
L’importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l’articolo 76 capoverso 1 LD1:
2 al 100 per cento nel caso di immagazzinamento di merci di gran consumo;
3 al 10 per cento al massimo per gli operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operator», AEO) di cui all’articolo 42a LD;
al 25 per cento almeno negli altri casi.
Per i transiti internazionali, l’ammontare della garanzia è determinato conformemente ai trattati internazionali.