641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 56 cpv. 5 LIVA)
La notifica di un adeguamento successivo delle controprestazioni deve contenere le seguenti informazioni:
data di inizio e fine del periodo per il quale le controprestazioni sono oggetto di un adeguamento successivo;
le controprestazioni calcolate in tale periodo;
il totale degli adeguamenti delle controprestazioni;
la ripartizione dell’adeguamento delle controprestazioni sulle diverse aliquote d’imposta.
I prezzi o le indicazioni di valore in valuta estera impiegati per determinare l’adeguamento delle controprestazioni vanno convertiti in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo.
Per determinare il debito fiscale all’importazione, l’UDSC può esigere documenti supplementari.
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