641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 76 cpv. 1 LIVA)
L’AFC designa un consulente responsabile in materia di protezione e sicurezza dei dati.
Il consulente controlla che vengano osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati e provvede, in particolare, a una verifica periodica dell’esattezza e della sicurezza dei dati.
3. Il consulente provvede inoltre affinché si svolgano controlli periodici che garantiscano l’esattezza dei dati raccolti e il loro trasferimento completo su supporti di dati.
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