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Commenti: Art. 17a | Omnilex
Law
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Art. 17a
Art. 17
Art. 18
Art. 17a
641.201
OIVA
Federal Council Ordinance
1 gen 2010
Fonte originale
(art. 13 LIVA)
Può rappresentare il gruppo:
un membro del gruppo d’imposizione residente in Svizzera; o
una persona che non sia membro del gruppo d’imposizione e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera.
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OIVA · Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto
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