(art. 13, 65a cpv. 1 e 67 cpv. 2 LIVA)
- Su richiesta, l’AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti.
- Se le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 1 LIVA per l’imposizione di gruppo sono soddisfatte all’inizio del periodo fiscale, l’AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti a partire da tale momento, purché:
- nessuno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo fiscale per cui viene richiesta l’imposizione di gruppo; e
- il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non sia decorso.
- Se le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 1 LIVA per l’imposizione di gruppo sono soddisfatte solo durante il periodo fiscale in corso, l’AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti a partire da tale momento, purché:
- nessuno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo di rendiconto in cui le condizioni per l’applicazione dell’imposizione di gruppo sono state soddisfatte; e
- il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non sia decorso.
- La richiesta va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri del gruppo si dicono d’accordo con l’imposizione di gruppo, gli effetti della stessa e la rappresentanza del gruppo da parte del membro designato o della persona designata nella richiesta.