(art. 18 LIVA)
Il distaccamento transfrontaliero di collaboratori in seno a un gruppo non è considerato un rapporto di prestazione se:
- un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in un’azienda appartenente al gruppo in territorio svizzero o un datore di lavoro svizzero distacca un lavoratore in un’azienda all’estero appartenente al gruppo;
- il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell’azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l’impresa che lo distacca; e
- i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all’azienda che lo impiega.