641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 23 cpv. 4 LIVA)
È esente dall’imposta il trasporto di persone in autobus su tragitti che:
si svolgono prevalentemente in territorio estero; o
transitano sul territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d’arrivo situati all’estero.
È esente dall’imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una prestazione di trasporto secondo il capoverso 1, purché esso sia fatturato unitamente a quest’ultima.
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