(art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA)
- Il venditore può, previo consenso del fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA, indicare l’imposta nella fattura per la fornitura fittizia di beni sul territorio svizzero. Il consenso non è necessario se nei confronti del fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA è stata disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA.
- Il fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA può dedurre l’imposta a titolo d’imposta precedente.