641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 25 cpv. 3 LIVA)
Sono considerati impianti particolari per il consumo di derrate alimentari sul posto (impianti per il consumo) segnatamente tavoli, tavoli alti, banchi e altri ripiani a disposizione per il consumo o impianti equivalenti, segnatamente quelli presenti su mezzi di trasporto. È irrilevante:
chi sia il proprietario degli impianti;
che il cliente utilizzi effettivamente l’impianto;
che gli impianti siano in numero sufficiente a permettere a tutti i clienti di consumare sul posto.
Non sono considerate impianti per il consumo:
le sedie e le panchine senza tavolo che servono principalmente a permettere ai clienti una breve pausa;
le tende e le roulotte dei locatari presso il chiosco o il ristorante di un campeggio.
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