641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 25 cpv. 3 LIVA)
Per consegna si intende la fornitura di derrate alimentari da parte del contribuente al domicilio del cliente o in un altro luogo da questi designato, senza ulteriore preparazione o servizio.
Sono considerate derrate alimentari destinate ad essere asportate le derrate alimentari che il cliente porta altrove dopo l’acquisto e non consuma nell’azienda del fornitore della prestazione. Sono indizi di una vendita da asporto segnatamente:
la volontà espressa dal cliente di asportare le derrate alimentari;
la somministrazione delle derrate alimentari in un imballaggio apposito, idoneo al trasporto;
la somministrazione delle derrate alimentari inadatte al consumo immediato.
Per determinate aziende e manifestazioni l’AFC prevede semplificazioni ai sensi dell’articolo 80 LIVA.
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