641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono aderire al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.
L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nei primi 12 mesi sia la cifra d’affari preventivata sia le imposte previste non superano i limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA.
Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre periodi fiscali interi prima di poter aderire al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.
I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di iscrizione retroattiva.
L’imposta che, all’inizio dell’assoggettamento, grava i beni e le prestazioni di servizi è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.