641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.
L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA.
L’imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, deve essere restituita all’AFC in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio. La dichiarazione deve avvenire nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio. L’articolo 31 capoverso 3 LIVA e gli articoli 69 capoversi 1–3, 70 e 71 si applicano per analogia.
Se, simultaneamente all’adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno inoltre effettuate le seguenti correzioni alla data del passaggio:
a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve annullare:
1. l’imposta dichiarata sulle prestazioni imponibili da lui fatturate ma non ancora incassate (posizioni debitori), e
2. la deduzione dell’imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturategli ma non ancora pagate (posizioni creditori), a condizione che si tratti di imposte precedenti che non devono già essere corrette in virtù del capoverso 3;
b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve:
1. dichiarare l’imposta sulle posizioni debitori esistenti applicando l’aliquota legale corrispondente, e
2. dedurre l’imposta gravante le posizioni creditori a titolo di imposta precedente.
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