641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 37 cpv. 5 LIVA)
In caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie, il credito fiscale è determinato moltiplicando il totale delle controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l’aliquota forfetaria autorizzata dall’AFC.
L’AFC fissa le aliquote forfetarie tenendo conto della quota dell’imposta precedente usuale per il settore. Un’attività per la quale non è stata fissata un’aliquota forfetaria va conteggiata all’aliquota applicabile secondo il metodo delle aliquote saldo.
Il contribuente deve conteggiare ognuna delle sue attività all’aliquota forfetaria determinante, indipendentemente dall’importo della relativa cifra d’affari. Può anche decidere volontariamente di conteggiare la cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all’aliquota forfetaria massima autorizzata.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). ↩
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