641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 37 cpv. 5 LIVA)
Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all’articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo all’AFC.
Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno un intero periodo fiscale. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo un intero periodo fiscale.
Il passaggio anticipato al metodo di rendiconto effettivo o al metodo delle aliquote forfetarie è ammesso in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota forfetaria corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.
Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l’inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.
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