Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:
il rappresentante del raggruppamento verso l’esterno;
le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di conteggio;
il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità in caso di cambio di questo prodotto.
I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se:
hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEne) e intendono farlo valere per sé; oppure
il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 16a e 16b .
L’uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione.
I proprietari fondiari a cui spetta l’approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari sono esentati dall’obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all’articolo 4 OAEl1.