Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti pilota e di dimostrazione e a progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e 3 LEne) se:
forniscono un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione;
si occupano dello sviluppo e del collaudo di tecnologie, soluzioni e approcci innovativi e generano nuove conoscenze;
il potenziale di applicazione delle tecnologie, delle soluzioni e degli approcci interessati e la probabilità di successo del progetto sono sufficientemente elevati;
i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico; e
i costi del progetto sono proporzionati ai criteri di cui alle lettere a–d.
Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEne).
L’UFE stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare del rapporto di cui al capoverso 1 lettera e.
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