Gli aiuti finanziari a progetti individuali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) sono concessi soltanto se i progetti:
- sono conformi alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;
- riducono l’inquinamento ambientale dovuto al consumo di energia oppure favoriscono l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia;
- non pregiudicano notevolmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e
- non sarebbero redditizi in assenza del sostegno.