L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all’UFE.
L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell’elettricità:
Se un impianto di produzione dell’elettricità viene ampliato, la visione d’insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell’impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell’ampliamento.
Per gli impianti fotovoltaici l’UFE pubblica anche informazioni sull’orientamento e sull’inclinazione dei moduli, se tali informazioni sono disponibili presso l’organo d’esecuzione.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). ↩
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