L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE i geodati degli impianti di produzione di combustibili e carburanti registrati e li fornisce all’UFE.
L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione di combustibili e carburanti:
ubicazione;
tecnologia;
capacità di produzione;
data della messa in esercizio;
designazione del combustibile o carburante prodotto.
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