741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Per i veicoli nuovi provvisti di un’approvazione del tipo, una scheda tecnica, un certificato di conformità UE in formato cartaceo o un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC1), l’autorità d’immatricolazione può delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a persone che ne garantiscono l’esecuzione a regola d’arte.2
Questa delega può estendersi agli autoveicoli leggeri, ai rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, ai motoveicoli, ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore.
La delega non si applica ai veicoli che divergono dalla versione omologata.
L’autorità d’immatricolazione esegue controlli a campione. Se vengono riscontrate negligenze gravi o ripetute, revoca la delega.