741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
L’innalzamento del peso garantito, del carico rimorchiato, del peso totale del convoglio o della forza portante degli assi necessita di una nuova garanzia del costruttore giusta l’articolo 41 capoverso 2.1
Non sono autorizzate modifiche al veicolo se comportano un abbassamento del peso garantito. L’adeguamento del veicolo a un’approvazione del tipo esistente o a una scheda tecnica è autorizzato.2
Per corse all’estero possono essere autorizzati pesi superiori a quelli ammessi in Svizzera a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni svizzere concernenti la costruzione e l’equipaggiamento stabilite dal USTRA3e che sembrino giustificate anche per la circolazione internazionale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
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