741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Le ruote di scorta devono adempiere le medesime esigenze delle ruote ammesse per il veicolo.
In deroga al capoverso 1, per i veicoli della categoria M1sono ammesse ruote d’emergenza. Queste devono essere contrassegnate come tali e soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144.1
Gli pneumatici invernali non adatti alla velocità massima raggiungibile dal veicolo devono:
per gli autoveicoli: essere contrassegnati con il simbolo del fiocco di neve di cui all’appendice 7 allegato 1 del regolamento UNECE n. 117 ed essere adatti a una velocità di almeno 160 km/h;
per i motoveicoli, quadricicli a motore e tricicli a motore: recare l’indicazione suppletiva M+S ed essere adatti a una velocità di almeno 130 km/h.2
Per gli pneumatici invernali di cui al capoverso 3 il rivenditore deve consegnare un bollino recante un’iscrizione che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
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