741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Gli pneumatici spikes possono essere usati soltanto su autoveicoli con un peso totale fino a 7,5 t, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nonché sui rimorchi da essi trainati. Questi pneumatici possono essere usati soltanto dal 1° novembre al 30 aprile e, al di fuori di questo periodo, in presenza di condizioni invernali.1
I veicoli muniti di pneumatici spikes devono recare sul retro un contrassegno di velocità massima indicante il numero 80 conformemente all’allegato 4. In deroga al numero 1 dell’allegato 4, il bordo può essere nero e il disegno mostrare chiodi stilizzati.
Il contrassegno va tolto o visibilmente barrato se il veicolo è usato senza pneumatici spikes.
Sono eccettuati dal capoverso 2 i veicoli la cui velocità massima per costruzione è inferiore. Un contrassegno di velocità massima eventualmente già presente deve rimanere applicato.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
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