741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Devono essere provvisti di strisce appariscenti, oblique, larghe circa 0,10 m, gialle e nere o rosse e bianche che possono essere catarifrangenti:
i veicoli che per costruzione e il loro uso presentano un pericolo difficilmente riconoscibile dagli altri utenti della strada; le demarcazioni possono essere applicate davanti e dietro;
le parti di veicoli, le parti da montare o altri attrezzi difficilmente riconoscibili che sporgono più di 0,15 m lateralmente o più di 1,00 m davanti o dietro.
Parti di veicoli, parti da montare o altri attrezzi possono, se necessario, essere resi appariscenti mediante calotta o coperchio segnalato con il medesimo riconoscimento.
Gli autocarri, gli autoveicoli di lavoro, i trattori e i rimorchi possono essere contrassegnati posteriormente con pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti conformemente al regolamento UNECE n. 150 o al regolamento UNECE n. 70 e all’allegato 4.1
Gli autoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e i loro rimorchi, come pure i rimorchi con velocità massima limitata a 45 km/h, devono essere contrassegnati posteriormente con un pannello di segnalazione conformemente alle disposizioni del regolamento UNECE n. 150 o del regolamento UNECE n. 69 e dell’allegato 4 numero 10. Fanno eccezione i trattori e i veicoli la cui larghezza non supera 1,30 m.2
Le piattaforme elevatrici in posizione di lavoro o le sponde posteriori ribaltate verso il basso possono essere resi visibili mediante dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante giusta l’articolo 78 capoverso 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
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