741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Le condotte elettriche devono sopportare le intensità di corrente che possono prodursi, essere isolate, protette il più possibile contro l’attrito e l’infiammabilità e, se necessario, munite di fusibili.
Le batterie devono essere montate o protette in modo che nessun liquido possa colare e non vi sia da temere un corto circuito o un incendio.
L’impianto elettrico come anche i motori ausiliari non devono disturbare né la ricezione delle emissioni radiotelevisive né gli impianti di telecomunicazione. Le esigenze concernenti la compatibilità elettromagnetica si fondano sull’allegato 12.1
Per gli equipaggiamenti di veicoli che utilizzano applicazioni di radiocomunicazione sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 20152sugli impianti di telecomunicazione; l’autorità competente è l’UFCOM.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
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