741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I sistemi d’allarme per veicoli (SAV) sono impianti fissi volti a proteggere il veicolo che ne è dotato da interventi di terzi e a impedirne l’uso non autorizzato. Se non sono omologati in base al regolamento (UE) 2019/2144 o ai regolamenti UNECE n. 97 o n. 116, devono essere conformi agli articoli 83–88.1
Il SAV deve rilevare e segnalare almeno l’apertura di una porta del veicolo, del cofano del motore o del portabagagli e poter far scattare un allarme acustico.
Sono ammessi elementi completivi per il controllo dell’abitacolo quali «captatori ad ultrasuoni», «captatori a infrarossi», «dispositivi d’immobilizzazione», «detettori d’inclinazione» e «allarmi in caso di pericolo».
Non sono ammessi i SAV che possono agire durante la marcia del veicolo sul motore, sul cambio, sull’impianto di frenatura o sul dispositivo di guida come anche gli elementi che reagiscono alle vibrazioni del veicolo.
Il SAV deve soddisfare, per quanto concerne la sicurezza, le seguenti esigenze:
l’installazione non deve compromettere la sicurezza di funzionamento del veicolo che ne è equipaggiato;
un guasto del SAV non deve avere influssi sulla sicurezza di funzionamento del veicolo;
le singole parti del SAV e i pertinenti elementi devono essere fabbricati e installati nel veicolo in modo da ridurre al minimo il rischio di messa fuori uso o di distruzione da parte di chi non è autorizzato.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
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