741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Il SAV può essere munito di un dispositivo di controllo ottico o acustico indicante il suo stato di funzionamento (inserito, disinserito). Questo dispositivo può trovarsi all’esterno o all’interno del veicolo.
L’indicazione ottica dello stato di funzionamento avviene mediante lampadine-spia o illuminazione del dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante o delle luci di posizione (comprese tutte le luci del medesimo circuito elettrico). L’intensità luminosa dei segnali ottici all’esterno del veicolo non deve superare 0,5 candela.
L’indicazione sonora dello stato di funzionamento avviene mediante un segnale con un’intensità massima di 60 dB (A) e della durata massima di 3 secondi. L’intensità sonora è misurata alla distanza di 1,00 m dal dispositivo.
Il SAV può essere munito di un allarme per casi di pericolo. Questo allarme deve poter essere attivato o dall’interno dell’abitacolo (ad es. mediante interruttore), o dall’esterno del veicolo, mediante telecomando. L’allarme per casi di pericolo può essere ottico o acustico. Deve poter essere fatto scattare indipendentemente dagli altri elementi del SAV e non deve influire su di essi.
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