Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per:
- l’esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall’Assemblea federale;
- l’applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;
- l’adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.