Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ad essa; in particolare:
il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 19201che regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni esecutive emanate dal DATEC e dall’UFAC;
le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 19212concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle acque.