È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 19441relativa all’aviazione civile internazionale.
Questa disposizione si applica per analogia anche all’uso all’estero:
di aeromobili svizzeri;
di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede principale o residenza permanente si trova in Svizzera.