Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l’inquinamento dell’aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all’impiego di aeromobili.1
Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.
I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell’emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401). ↩
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