Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.
Esso definisce in particolare:
quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato;
a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).
Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull’ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.
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