L’UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili.
Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:
non è immatricolato in un altro Stato;
adempie le condizioni d’ammissione agli esami prescritti;
i rapporti di proprietà sull’aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l’iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.1
Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l’esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.
Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733;FF 1993 I 609). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.