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Commenti: Art. 5a | Omnilex
Law
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OOMed · Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti
Art. 5a
Art. 5
Art. 6
Art. 5a
812.212.22
OOMed
Federal Office Ordinance
1 gen 2002
Fonte originale
Il piano di gestione dei rischi deve soddisfare i requisiti della buona prassi di vigilanza ai sensi dell’allegato 3 OM
1
e comprende:
una valutazione riassuntiva dei principali rischi noti, dei principali rischi presunti e dei rischi non ancora sufficientemente analizzati; e
un piano che descriva il monitoraggio di tali rischi e le misure per garantire l’uso sicuro del medicamento.
Il richiedente deve presentare a Swissmedic una sintesi del piano di gestione dei rischi per la pubblicazione.
Swissmedic può esigere ulteriori documenti e informazioni.
Footnotes
RS
812.212.21
↩
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