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Commenti: Art. 6 | Omnilex
Law
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OOMed · Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti
Art. 6
Art. 5a
Art. 7
Art. 6
812.212.22
OOMed
Federal Office Ordinance
1 gen 2002
Fonte originale
Nel caso di combinazioni fisse di medicamenti la documentazione deve:
contenere documenti sul loro profilo farmacologico e tossicologico nonché sul profilo farmacologico e tossicologico dei loro componenti;
fornire dati sulla farmacocinetica dei principi attivi in applicazione combinata;
contenere dati clinici che provano che la combinazione come tale è efficace e sicura rispetto ai singoli componenti;
provare che i vantaggi o gli svantaggi potenziali delle combinazioni fisse sono stati esaminati in un confronto con singoli componenti;
provare che tutti i principi attivi contenuti in una combinazione sono giustificati dal profilo medico.
Swissmedic può esigere ulteriori documenti e informazioni.
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