L’autorità esige che per i siti contaminati venga elaborato un progetto di risanamento corrispondentemente all’urgenza del risanamento. Il progetto descrive in particolare:
- i provvedimenti di risanamento, comprese le misure per la sorveglianza e quelle per lo smaltimento dei rifiuti, nonché l’efficacia dei provvedimenti, il controllo dei risultati e il tempo necessario;
- le ripercussioni dei provvedimenti previsti sull’ambiente;
- la minaccia che sussiste per l’ambiente dopo il risanamento;
- le parti di responsabilità causale rispetto al sito contaminato, se chi è tenuto al risanamento chiede una decisione sulla ripartizione delle spese (art. 32d cpv. 31LPAmb).