I medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili, con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate, contagiate o esposte, nonché a individuare la via di trasmissione:
all’autorità cantonale competente;
all’autorità cantonale competente e direttamente all’UFSP, in caso di determinati agenti patogeni.
I laboratori dichiarano all’autorità cantonale competente e all’UFSP i risultati di analisi di laboratorio concernenti malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate o contagiate.
Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di dichiarare i provvedimenti di prevenzione e di lotta e i loro effetti, nonché di inviare i campioni e i risultati delle analisi ai laboratori designati dalle autorità competenti.
Le autorità cantonali competenti dichiarano all’UFSP le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.
I conduttori di navi e i piloti di aeromobili dichiarano rispettivamente all’esercente di un impianto portuale e di un aeroporto le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.
Devono essere dichiarate le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili che:
possono causare epidemie;
possono avere gravi conseguenze;
sono nuove o inaspettate; o
la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale.
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