Il Consiglio federale può:
- disciplinare il trasporto di agenti patogeni e subordinare ad autorizzazione l’importazione, l’esportazione e il transito degli stessi;
- limitare o vietare l’utilizzazione di determinati agenti patogeni;
- 1 stabilire i requisiti per l’equipaggiamento dei sistemi chiusi nonché la formazione e la formazione continua delle persone che utilizzano agenti patogeni;
- prescrivere l’etichettatura dei contenitori di agenti patogeni.