Gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti prendono le disposizioni necessarie per attuare i provvedimenti di cui all’articolo 41. Dispongono di propri piani d’emergenza.
Il Consiglio federale designa gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti che devono approntare le capacità necessarie secondo l’allegato 1 B del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 20051.