La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la produzione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l’articolo 44 se l’approvvigionamento della popolazione non può essere garantito altrimenti in situazioni particolari o straordinarie.
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.
La Confederazione può versare i contributi se il produttore:
dispone di comprovate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o di produzione di siffatti agenti terapeutici;
si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e
assicura la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici all’autorità in caso di situazioni particolari o straordinarie.
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