Il Consiglio federale dispone di un organo d’intervento nel caso di eventi che possono costituire un particolare pericolo per la salute pubblica, segnatamente per far fronte a una situazione particolare o straordinaria.
L’organo d’intervento ha i compiti seguenti:
fornire consulenza al Consiglio federale;
assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento dei provvedimenti.
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