Chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a una riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni1si applicano per analogia.
La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.
Essa ammonta a 70 000 franchi al massimo.
La riparazione morale è accordata solo se l’avente diritto non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o se tali prestazioni sono insufficienti. Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.