In caso di vaccinazioni raccomandate, la Confederazione e il Cantone in cui è avvenuta la vaccinazione assumono in parti uguali i costi dell’indennizzo o della riparazione morale.
In caso di vaccinazioni obbligatorie i costi integrali dell’indennizzo o della riparazione morale sono assunti:
dalla Confederazione, se ha dichiarato obbligatoria la vaccinazione;
dal Cantone che ha dichiarato obbligatoria la vaccinazione.
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