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Commenti: Art. 73 | Omnilex
Law
/
Art. 73
Art. 72
Art. 74
Art. 73
818.101
LEp
Federal Act
1 gen 2016
Fonte originale
La Confederazione assume le spese per l’approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici secondo l’articolo 44.
In caso di distribuzione di agenti terapeutici, l’assunzione delle spese si conforma alle condizioni previste:
nella legge federale del 18 marzo 1994
1
sull’assicurazione malattie;
nella legge federale del 20 marzo 1981
2
sull’assicurazione contro gli infortuni;
nella legge federale del 19 giugno 1992
3
sull’assicurazione militare.
Se non sono assunte, in tutto o in parte, secondo il capoverso 2, le spese sono a carico della Confederazione.
Footnotes
RS
832.10
↩
RS
832.20
↩
RS
833.1
↩
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