È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale1, chiunque intenzionalmente:
non ha preso le necessarie misure di confinamento in caso di utilizzazione di agenti patogeni pericolosi in sistemi chiusi (art. 26);
senza autorizzazione immette nell’ambiente a titolo sperimentale o mette in commercio agenti patogeni (art. 27);
mette in commercio agenti patogeni senza informare l’acquirente, in modo conforme alle prescrizioni, sulle proprietà e sui pericoli rilevanti per la salute, nonché sui necessari provvedimenti precauzionali e protettivi (art. 28);
contravviene alla limitazione dell’esercizio di determinate attività o della sua professione (art. 38).
Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l’autore è punito con una pena pecuniaria.